Art. 16.
(Divieto di istituzione di uffici di rappresentanza in Paesi esteri da parte delle regioni e degli enti locali).

      1. È fatto divieto alle regioni e agli enti locali di istituire uffici di rappresentanza negli Stati esteri o presso l'Unione europea. Le missioni svolte all'estero da rappresentanti delle regioni e degli enti locali devono essere previamente autorizzate con delibera, rispettivamente, del consiglio regionale o del consiglio dell'ente locale interessato.